Art. 5.
(Istituzione di servizi e di centri di day-hospital).

      1. La regione o la provincia autonoma, in accordo con il Piano sanitario nazionale, individua le aziende ospedaliere, territorialmente competenti, presso le quali istituire servizi o centri per la diagnosi e cura della talassemia in regime ambulatoriale o di day-hospital, al fine di garantire ai pazienti la possibilità di effettuare le terapie

 

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trasfusionali periodiche in regime di assoluta sicurezza e senza necessità di ricovero, e determina, altresì, l'aggregazione dei servizi o dei centri alle divisioni di ematologia e, ove queste non esistono, alle divisioni di medicina generale o di pediatria, presso le quali, nei casi di acuzie patologiche, possono essere ricoverati gli emopatici a seconda della loro età. In ogni caso, le strutture ospedaliere assicurano ai pazienti prestazioni mediche pluridisciplinari per tutte le patologie conseguenti, connesse alla patologia emoglobinica di base, in piena sintonia con la équipe medica dei centri o dei servizi, che, in caso di ricovero, deve essere avvertita e con l'eventuale sostegno dei centri di cui all'articolo 3.